• 1 Giugno 2023 14:42

Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavori – modifiche apportate dal Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021

Il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021, modifica il Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavori, D.Lgs 81/2008, in particolare la figura del preposto diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione.

La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e i dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Inoltre nell’articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Dopo il comma 8 è aggiunto: “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.