• 7 Dicembre 2023 23:47

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Antincendio

Il D. Min. Interno 01/09/2021, emesso in attuazione del punto 3, della lettera a), dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, è stato pubblicato nella G.U. del 25/09/2021 ed è in vigore dal 25/09/2022.

Ai sensi del Decreto, gli interventi di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri generali indicati nell’Allegato I al Decreto stesso.

Inoltre, gli interventi di controllo e manutenzione sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati con le modalità indicate dall’Allegato II al Decreto, il quale a sua volta definisce:

  • compiti e attività del tecnico manutentore qualificato;
  • conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato;
  • contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
    Si prevede che la qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati dell’apprendimento innanzi a un’apposita commissione esaminatrice.
    La qualifica di tecnico manutentore qualificato è valida su tutto il territorio nazionale.

Nell’Allegato II, sono stabilite le modalita’ di qualificazione del tecnico manutentore. Vengono previsti nei prospetti 3.1 – 3.13 i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro. I corsi sono erogati da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei seguenti requisiti:
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.
Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione di una commissione esaminatrice istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco. La valutazione, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, deve comprendere:

a) l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in una delle due opzioni seguenti:

una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso”);
una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;
d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti 3.1 – 3.13, la valutazione dei requisiti sarà svolta con la sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento. Con il superamento dell’esame si conclude il processo di valutazione e convalida con cui la commissione riconosce la qualifica di “tecnico manutentore qualificato”.

Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.