• 8 Dicembre 2023 1:27

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE E VALUTAZIONE

L’art. 80 prevede che il Datore di Lavoro “prenza le misure necessarie affinchè i lavoratori sia tutelati dai rischi di fulminazione, a tal fine esegue una Valutazione dei Rischi e, sulla Base di tale valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie”.
L’art. 84 del D.Lgs. 81/08 specifica invece che “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”.

Ai sensi del DPR 462/01 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

In particolare la Valutazione del Rischio è l’elemento più importante delle procedure di progettazione dei sistemi di protezione dai fulmini.

I passi da seguire per la valutazione, sono i seguenti:

  • la valutazione del rischio;
  • il confronto con il rischio tollerabile;
  • la scelta e l’adozione, se necessario, di un’opportuna protezione dai fulmini (LPS), per la riduzione del rischio”.

La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) risulta più restrittiva (e quindi garantisce maggior tutela delle persone) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-4 o alla norma CEI 81-1. Ci saranno dei casi in cui la rivalutazione del rischio fulminazione evidenzierà che la struttura non risulta più autoprotetta nei confronti delle fulminazioni. Il tali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2).

La norma CEI EN 62305-2 è lo strumento che il datore di lavoro ha a disposizione per verificare l’auto protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi. Per i nuovi edifici si utilizzerà tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione, per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI 81-1 e CEI 81-4) il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 stessa.