Il cantiere costituisce indubbiamente un’entità complessa, confinata, dotata di regole proprie, soprattutto per quel che concerne la normativa di prevenzione, e governata da una pluralità di soggetti, le cui funzioni e responsabilità sono ormai frutto di elaborazioni normative e giurisprudenziali più che dell’autonomia organizzativa di committenti e imprese.
In questa ottica appare davvero difficile, oltre che improduttivo, pensare ad approvvigionamenti le cui modalità di consegna non presentino delle problematiche di sicurezza.
La fornitura dei mattoni comporta comunque che sia utilizzato un muletto per scaricare i pallets, che normalmente non sarà di proprietà del trasportatore dei mattoni e quasi certamente sarà manovrato da un soggetto diverso, in un contesto dove operano altre macchine e dove sono presenti lavoratori impegnati nelle mansioni più svariate. Analogo ragionamento può essere svolto per quanto riguarda la consegna degli inerti o la fornitura degli infissi da montare nella futura abitazione o, ancora, la consegna “semplice” del calcestruzzo mediante betoniera.
Effettivamente, se si eccettuano situazioni quali la fornitura delle biro per l’ufficio vendite o dei pasti per i lavoratori, non appare facile ipotizzare delle ipotesi di fornitura che non richiedano un minimo di coordinamento tra le attività dei lavoratori presenti in cantiere e le attività necessarie per lo scarico dei mezzi che effettuano il trasporto dei materiali presso il cantiere. Il dato assume connotati di maggiore evidenza nel caso di getto del calcestruzzo mediante autopompa o betonpompa, dove la prestazione comporta l’utilizzo di uno strumento meccanico che deve collocare il calcestruzzo dove
richiesto dall’impresa, effettuando un’attività che presenta profili di rischio sia per il trasportatore pompista sia per i lavoratori presenti in cantiere.
Tuttavia, non esiste motivo alcuno per pensare a una disciplina differente per questa specifica attività, correndo il rischio di produrre meno sicurezza proprio con riferimento all’operazione che ne richiede una dose maggiore. Ben più plausibile, oltre che foriero di un’indicazione ispirata a esigenze di certezza, appare ritenere che le forniture presso il cantiere, eccettuate quelle poche palesemente ininfluenti sulle operazioni di cantiere, non possano
essere considerate forniture pure e semplici ai fini della prevenzione. Questo, però, non nell’ottica di applicare a ogni fornitura l’obbligo di redazione del POS, ma nella prospettiva di applicare, in maniera non suscettibile di modulazioni interpretative, alcune delle regole proprie dell’appalto.
A questo punto, però, è necessario approfondire come il legislatore della sicurezza ha disciplinato le forniture al cantiere.
Anzitutto, deve essere ricordata la circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2007. Questa circolare ministeriale è stata ripresa, nel suo nucleo fondamentale, dalla norma del D.Lgs. n. 81/2008 introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009. Il Testo unico non ha fatto proprie, peraltro, alcune delle indicazioni di dettaglio
elaborate nella circolare, indicazioni che possono fornire, invece, qualche informazione in più, in un ambito dove la normativa è certamente laconica rispetto alla problematicità della realtà da disciplinare.
In particolare, occorre evidenziare alcuni aspetti, quali:
- nel caso di “mere forniture” non occorre redigere il POS, ma è sufficiente l’applicazione di quanto previsto dall’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994 (abrogato e ora sostituito dall’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008);
- il destinatario della fornitura è il cantiere, ossia l’impresa esecutrice principale ovvero quella che ha richiesto la fornitura del calcestruzzo, alla quale, quindi, compete il dovere di fornire le informazioni necessarie al trasportatore e/o al pompista che si reca in cantiere, avvalendosi, qualora reputato necessario, delle informazioni contenute nei piani del cantiere;
- l’azienda fornitrice, quindi il produttore del calcestruzzo, come «effetto dell’applicazione delle procedure di informazione-coordinamento », dovrà curare che i propri dipendenti inviati in cantiere rispettino le procedure. È opportuno sottolineare che devono essere i propri dipendenti perché, se l’impresa
fornitrice si avvale di una impresa di trasporto, non potrà essere che il datore di lavoro di quest’ultima ad applicare queste norme nei confronti dei propri dipendenti.
L’art. 96, comma 1bis, Testo unico, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha elevato a rango legislativo la prima delle indicazioni elencate sopra, stabilendo «La previsione di cui al comma 1 lettera g)» che il POS, «non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tale caso trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 26» («Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione»).
Coerentemente, è stato modificato anche l’art. 26, con l’aggiunta di un comma 3bis, il quale ha stabilito che «Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori».
La relazione al D.Lgs. n. 106/2009 non offre chiarimenti ulteriori, infatti, «L’inserimento del comma 1bis all’articolo 96 è diretto a evidenziare come l’obbligo di redazione del (POS) non operi ove l’attività dell’impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un POS appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e l’impresa appaltatrice siano tenuti al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 26 del testo unico».
Per cui praticamente tutte le forniture al cantiere, certamente il caso del getto del calcestruzzo dovrebbero costituire oggetto di un piano operativo di sicurezza (POS).