• 2 Ottobre 2023 10:04

Il procedimento generale di definizione della sanzione amministrativa pecuniaria previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, viene preceduto, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da una specifica procedura introdotta dall’art. 301-bis del TUSL. Tale disposizione, che ha per oggetto “l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione” prevede infatti che, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa (l’illecito amministrativo), il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza nel corso del procedimento ispettivo.

Una importante differenza fra illecito penale e illecito amministrativo è che, mentre il primo è di esclusiva e piena pertinenza della persona fisica che l’ha commesso, il secondo, pur essendo causato da una persona fisica, può comportare che l’obbligazione pecuniaria, dovuta a seguito della commissione dell’illecito, ricada anche sul cosiddetto “obbligato in solido”, come ad esempio l’impresa o l’azienda alle cui dipendenze o per conto della quale opera il trasgressore.

Quale ulteriore misura premiale (oltre a quella di cui all’art. 301-bis TUSL) l’art. 16, legge n. 689/1981 dispone che il trasgressore sia ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione e notificazione degli estremi della violazione, anche se non è previsto alcun controllo sulla “regolarizzazione” della violazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione e notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente dell’organo di vigilanza scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Qualora non sia stato versato il pagamento in misura ridotta né presentati scritti difensivi, a seguito di rapporto da parte del funzionario dell’organo di vigilanza che ha accertato la violazione, viene emanata quindi apposita ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 18, legge n. 689/1981). Il pagamento, a questo punto, deve essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione; l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo e, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo per la riscossione in unica soluzione. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento; tuttavia la disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa sia consentita la messa a norma e quest’ultima risulti rispondente alle disposizioni vigenti.
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.