Il T.U. sicurezza ripropone ai Datori di Lavoro la necessità di effettuare controlli e verifiche su tutte le attrezzature di lavoro. In particolare all’art. 71 ai commi 7-8-9 è fatto obbligo di garantire il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza, per tutte le attrezzature di lavoro.
Ciò implica la necessità di effettuare adeguati e tempestivi interventi di controllo, ispezione e manutenzione su tutti i macchinari aziendali. Tali interventi, normalmente inquadrabili nelle tipologie preventivi, ordinari e straordinari, devono essere finalizzati al mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza del macchinario. Per gli apparecchi di sollevamento, la normativa e la prassi hanno generato nel corso degli anni, la convinzione, che dopo la matricolazione all’atto della installazione della macchina, la visita annuale degli Ispettori dell’INAIL o delle ASL/ARPA, obbligatorio per legge, fosse sufficiente alla certificazione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza intrinseche del macchinario.
Il DPR 359/99, non abrogato dal D.Lgs. 81/08, all’art. 4-quater e 4-quinquies specifica che è obbligo del Datore di Lavoro effettuare verifiche sugli apparecchi di sollevamento, con cadenza stabilita dal costruttore o da altre indicazioni normative. Tale disposizione è ora contenuta nel comma 8 § 1. dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08, che fa riferimento a norme di buona tecnica.
Con la pubblicazione delle norme UNI, e della direttiva macchine, si sono introdotti per tali apparecchi, alcuni concetti riguardanti le “ispezioni”, i “controlli”, la “vita residua” o “consumo di vita”.
In particolare l’UNI, ha emanato nel corso degli ultimi anni le norme specifiche che hanno interessato gli apparecchi di sollevamento.
Si tratta delle norme UNI ISO 4301, relative alle classificazioni degli apparecchi di sollevamento in funzione del loro uso e del consumo di vita e la UNI ISO 9927-1 che individua i criteri per le ISPEZIONI AD APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.
SI INTENDONO TUTTI GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, COMPRESE LE AUTOGRU SEMOVENTI, LE GRU PER AUTOCARRO, LE PIATTAFORME ELEVATRICI ED I CESTELLI.
Sono esclusi gli ascensori, già sottoposti a controlli più severi da altra normativa.
Allo stato attuale, rispetto a quanto sopra esposto, il riferimento a tali documenti costituisce l’assolvimento agli obblighi sopracitati, (art. 71 D.Lgs. 81/08), in particolare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza strutturale e tecnica dell’apparecchio. Naturalmente si lascia alle prove operative la verifica delle prestazioni attese e della funzionalità degli apparati. La UNI ISO 9927-1, e la norma CNR 10011-85, peraltro contenevano l’indicazione che tali strutture fossero sottoposte a verifiche e controlli periodici da parte di personale “ESPERTO”.
