• 2 Ottobre 2023 9:57

Pressa priva di protezione agli organi lavoratori – Soggetti responsabili

L’amministratore di una società era stato condannato per l’infortunio avvenuto a una pressa priva di protezione agli organi lavoratori, sicché l’addetto, operando alla macchina con un sistema di azionamento a pedale, in luogo di quello a doppi comandi da azionarsi con entrambe le mani, aveva subito lo schiacciamento della mano sinistra e gravi lesioni personali. Dal reato di cui all’art. 437 del codice penale (dolosa rimozione
del sistema di sicurezza) l’imputato era stato assolto nel merito.
Con il ricorso per Cassazione, l’imputato aveva dedotto il cosiddetto ne bis in idem sostanziale: essendo stato assolto dal più grave reato doloso, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, il principio di specialità di cui all’articolo 15 del codice penale non consentiva un secondo giudizio di merito. Inoltre, il macchinario era stato acquistato con certificazione di conformità e la dotazione del sistema di doppio azionamento (a pedale e a doppi comandi manuali), e non era obbligo dell’acquirente-utilizzatore rimuovere il comando a pedale e consentirne l’uso solo a mezzo del doppio comando manuale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
Con specifico riferimento agli elementi differenziali tra il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e le lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, la suprema Corte ne ha ritenuto la sostanziale diversità, posto che l’uno non comprende l’altro: infatti nel reato di lesioni colpose l’elemento soggettivo è costituito dalla colpa, mentre nel reato ex art. 437 del codice penale è richiesto il dolo, inoltre i due reati si differenziano anche per la diversità dell’evento. Ne è conseguita la decisione di inapplicabilità del principio di specialità, il quale richiede il presupposto della convergenza di norme in rapporto di continenza tra loro, il che non è stato ritenuto nel caso di specie. Quanto all’insussistenza di profili di colpa specifica, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale aveva espressamente richiamato la violazione dell’art. 70, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 in correlazione con l’Allegato V al decreto legislativo.