• 2 Ottobre 2023 10:56

CONDOTTA ANOMALA DEL LAVORATORE – prevenzione degli infortuni sul lavoro

Mentre alcuni lavoratori di un’impresa subappaltatrice si trovavano sul tetto di un capannone industriale, intenti ad eseguire i lavori di sistemazione della copertura, il caposquadra era scivolato e precipitato al suolo, perdendo la vita. In precedenza era stata montata sul tetto la fune del dispositivo di sicurezza, che tuttavia il giorno precedente era stata tolta proprio dalla vittima, peraltro sprovvista anche di cintura di sicurezza.
Sono stati imputati il datore di lavoro subappaltatore, nonché il direttore tecnico dell’appaltatore, avente la qualifica di capocantiere, cui si addebitava di non aver esercitato il controllo sull’uso dei dispositivi di sicurezza, il che non gli aveva consentito di impedire lo svolgimento della lavorazione in quota, in assenza di dispositivi di protezione collettiva. Il capocantiere era presente anche il giorno precedente e si era reso conto che la piattaforma elevabile che doveva fungere da parapetto non era stata spostata in base all’andamento dei lavori, ma si trovava a distanza di circa quattro metri dal luogo in cui gli operai stavano operando: ciò nonostante egli non aveva dato loro alcuna disposizione prevenzionistica; sicché i giudici di merito avevano ritenuto irrilevante che egli non fosse a conoscenza che nella successiva giornata di sabato gli operai avrebbero lavorato ugualmente. La Cassazione, dopo avere valutato che all’imputato, quale capocantiere, era attribuibile la qualifica prevenzionistica di preposto, ha annullato la sentenza di condanna, non risultando la prova sicura dell’attribuzione delle funzioni o dell’ingerenza nell’organizzazione di lavoro dell’impresa subappaltatrice operante nel cantiere, e affermando al contempo il principio in base al quale non può definirsi ingerenza «la sollecitazione al rispetto della normativa prevenzionistica» (nel caso di specie: la sollecitazione all’uso dei dpi, ritenuta inidonea ex se a essere fonte di una responsabilità per assunzione), atteso che l’ingerenza che vale a individuare una posizione di garanzia è solo quella che è espressione di assunzione di poteri decisionali, ai quali devono sempre essere associati i correlati profili di responsabilità. La corte di Appello, in sede di rinvio, ha però riconfermato la condanna, in base al principio di effettività vigente in materia antinfortunistica, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, ritenendo che l’imputato avesse assunto di fatto il ruolo di preposto nell’ambito dell’organizzazione di lavoro del subappaltatore, assumendo di conseguenza la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la tutela delle condizioni di lavoro. Con il ricorso per Cassazione, l’imputato ha dedotto che il giudice di rinvio avesse omesso di uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla corte di Cassazione, prospettando la violazione del citato art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 a motivo del fatto che al momento dell’infortunio le maestranze dell’appaltatore non erano impegnate nel cantiere, tant’è che l’imputato era stato incaricato solamente di controllare la qualità dei materiali impiegati. La suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che i giudici di merito avevano tenuto conto del fatto che l’imputato sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni – anche quanto alla sicurezza del lavoro – e dirigeva gli operai, assumendo così di fatto una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l’utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare al lavoratore deceduto, il pomeriggio antecedente l’infortunio, di riposizionare la fune d’acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso (salvo poi non prendere provvedimenti pur avendo constatato che costui non l’aveva rimessa), ed essendo stato altresì informato dagli altri operai che il lavoratore vittima dell’infortunio era solito togliere la linea vita quando il capocantiere non era presente. A fronte di una ricostruzione così analitica degli eventi e della veste assunta in via di fatto dal ricorrente, nonché della sua piena consapevolezza della sistematica inottemperanza da parte del lavoratore deceduto alle prescrizioni antinfortunistiche, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna. Invero è stato ritenuto sussistere, da parte dei giudici di legittimità, un complesso di elementi univoci e concordanti nel senso di denotare la condotta di sistematica ingerenza da parte dell’imputato nell’organizzazione del lavoro, così come nella verifica sia delle condizioni in cui lo stesso veniva svolto, sia del rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche; ingerenza per la quale deponeva anche la presenza costante in cantiere, l’adozione di provvedimenti organizzativi, l’esercizio di un’attività di vigilanza (rivelatasi insufficiente) circa il rispetto delle norme di sicurezza e l’utilizzo dei presidi antinfortunistici (tant’è che uno dei lavoratori aveva riferito che era stato l’imputato a impartire le istruzioni su come montare i pannelli sul tetto, utilizzando come sistemi di sicurezza la fune e il sollevatore), nonché la consapevolezza della disapplicazione degli stessi proprio da parte del lavoratore malauguratamente deceduto a seguito della caduta del tetto conseguente alla rimozione dei necessari dispositivi di sicurezza.
Quanto all’effettuazione dei lavori nella giornata di sabato, la Cassazione ha rimarcato che l’imputato aveva la piena consapevolezza fin dal giorno prima dell’infortunio, della avvenuta rimozione, proprio da parte del lavoratore deceduto, della fune di sicurezza, tant’è che gli aveva ordinato di riposizionarla, omettendo però di adottare qualsiasi provvedimento nonostante il lavoratore non avesse ottemperato all’ordine. A questo riguardo, i giudici di legittimità hanno valutato che la circostanza che l’imputato potesse essere all’oscuro della decisione dell’impresa subappaltatrice di far eseguire lavorazioni anche nella giornata di sabato, non escludeva la rilevanza causale della condotta omissiva dell’imputato, avendo egli lasciato il cantiere in una situazione di irregolarità e pericolosità (derivante anche dal fatto che la piattaforma elevabile che doveva fungere da parapetto non era stata spostata in base all’andamento dei lavori ma si trovava a distanza di circa quattro metri dal luogo in cui gli operai stavano operando), rivelatasi poi generatrice dell’evento infortunistico; laddove, secondo i canoni di ordinaria prudenza e diligenza professionale, egli avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti affinché il cantiere, alla ripresa del lavoro, fosse in condizioni di sicurezza.