• 2 Ottobre 2023 10:51

L’art. 82 D. Leg.vo 81/2008 stabilisce un generico divieto di eseguire lavori sotto tensione, al quale sono previste eccezioni qualora le procedure adottate e le attrezzature utilizzate siano conformi ai criteri definiti dalla normativa tecnica e siano rispettati gli ulteriori criteri previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 82 del D. Leg.vo 81/2008, rispettivamente per i sistemi di categoria 0 ed I e per i sistemi di categoria II e III.

Per quanto riguarda i sistemi di impianti elettrici relativi alle categorie 0 ed I il Testo unico dispone come requisito aggiuntivo l’obbligo di affidare i lavori sotto tensione a lavoratori abilitati dal datore di lavoro e riconosciuti idonei per tale attività (persone idonee – PEI) ai sensi della vigente normativa tecnica, rappresentata in questo caso dalla norma CEI 11-27. Tali qualifiche devono essere attribuite dal datore di lavoro e formalizzate per iscritto.

Per quanto riguarda invece le categorie II e III (media ed alta tensione), il Testo unico prescrive l’ulteriore requisito aggiuntivo che i lavori sotto tensione siano eseguiti da aziende autorizzate con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e politiche sociali, secondo quanto stabilito da un successivo decreto ministeriale, poi emanato come D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 04/02/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/04/2011, n. 83 ed in vigore dal 26/04/2011).