Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Portale di informazione sulla Sicurezza sul Lavoro della Global System ict

Sono state poste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica, alle quali lo stesso ha ritenuto opportuno fornire i necessari chiarimenti.

Quesito 1.

In riferimento all’articolo 131, comma 5 del D. Leg.vo 81/2008 e cosa si intende per «L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico»?

R. La validità decennale delle autorizzazioni Ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del TUS, decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio.

Quesito 2.

Ogni volta  che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

R. Il comma 6 dell’art. 131 del TUS, dispone che “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132″, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1 dell’art. 134 del TUS si stabilisce che “Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).  Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

Quesito 3.

E’ possibile l’impiego di ponteggi di cui all’art. 131 D.Lgs 81/08 e smi, previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?

R. Premesso che:

  • l’articolo 111 del D.Lgs 81/08 e smi, al comma 1 dispone testualmente che “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettive come previsto dall’art. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali:
  1. assorbitori di energia;
  2. connettori;
  3. dispositivi di ancoraggio;
  4. cordini;
  5. dispositivi retrattili;
  6. guide o linee vita flessibili;
  7. guide o linee vita rigide;
  8. imbracature;
  • l’articolo 122 del Decreto, al comma 1, dispone testualmente che, “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idoneee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII”;
  • l’articolo 133 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 1 dispone testualmente: “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonchè le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
  1. calcolo della resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
  2. disegno esecutivo”;
  • l’articolo 138 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 5, lettera a),  dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga “alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi almeno 1 metro l’ultimo impalcato”.
  • l’articolo 148 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 1, dispone testualmente che “Prima di procedere all’esecuzione dei lavori su lucernai, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”;

Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata Valutazione dei Rischi, venga eseguito specifico progetto. Datale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano oltre che sul ponteggio anche in copertura.

Un documento rivolto ai lavoratori e a tutti i soggetti che concorrono alla sicurezza sui luoghi di lavoro, un settore dove l’attività è spesso faticosa e può diventare particolarmente pericolosa

Per cercare di prevenire gli infortuni che colpiscono i lavoratori sui cantieri è nata, da un accordo fra le parti sociali, la ASLE (Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori Edili), che coordina l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

In queste pagine si spiega, in termini comprensibili, quali sono i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza di tutti coloro che operano a una costruzione, dentro e fuori dal cantiere. Ricordando sempre che gli R.L.S.T. (i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) sono a disposizione per ciò che concerne i problemi della sicurezza.

Le figure analizzate sono:

  • Il committente privato
  • Il committente pubblico
  • Il coordinatore in fase di progettazione
  • Il coordinatore in fase esecutiva
  • Il datore di lavoro
  • Il medico competente
  • Il lavoratore
  • Il lavoratore autonomo
  • Gli addetti alle emergenze
  • R.s.p.p.
  • R.l.s./r.l.s.t.

Documento: Le figure della Sicurezza nei Cantieri Edili

Con la lettera circolare Prot. 15/SEGR/0001940 del 25/01/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vengono indicati gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato, nella riunione del 15/12/2010, detti orientamenti in attuazione dell’art. 249 del D. Leg.vo 81/2008.

Si ricorda che nei casi di attività ESEDI non si applicano gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D. Leg.vo 81/2008, ai sensi del comma 2 del medesimo decreto, esonerando i soggetti interessati dagli adempimenti e dalle misure di prevenzione e protezione ivi previsti.

Le attività ESEDI vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 fibre/litro calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, l’Allegato 1 riporta un primo elenco di attività che possono rientrare nelle attività ESEDI.

Lettera Circolare: Lettera Circolare

 La Global System ICT organizza il corso di aggiornamento professionale per Coordinatori della Sicurezza come previsto dall’ Allegato XIV D.LGS. n.81/08 e smi 

 Direttore del corso: Ing. Carlo Di Lucia

Docenti: Ing. Giovanni Volpe, Ing. Alfonso Tafuri Ispettore del Lavoro di Salerno, Ing. Giuseppe Rizzo SPISAL ASL di Salerno

Il corso è rivolto ai colleghi che hanno già frequentato il corso di 120 ore

Data di Inizio: 18 Maggio 2013

  • durata: complessive 40 ore
  • costo: in funzione dei moduli frequentati, comprensivo del coffee break e del materiale didattico;
  • Frequenza: Obbligatoria,
  • sede: Hotel Pace via Laura Mare Capaccio – Paestum (SA)

Programma

Rischi presenti nel cantiere, rischio elettrico,caduta dall’alto, rischi negli scavi, MMC, agenti fisici, agenti chimico-biologici, stress lavoro-correlato, rischi particolari.

L’organizzazione del cantiere, impianti e logistica, macchine ed attrezzature, la segnaletica di sicurezza; La tavola degli scavi, gru a torre, il piano delle demolizioni, il piano di montaggio di strutture prefabbricate.

Verifica finale

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le prenotazioni, si effettuano c/o la ns. Sede sita in Viale Italia – Albanella (SA) o a mezzo fax al 0828/1825152 o email segreteria@gsict.com compilando domanda d’iscrizione accompagato da documento di riconoscimento

 Domanda_iscrizione

Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

  • Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 (Modello)

FASE PRECEDENTE L’INIZIO DEI LAVORI

  • Chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti (Modello)
  • Se ritenuto opportuno adegua il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) – (Modello)
  • Valuta il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. f)
  • Nei casi di cui all’art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la  corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. a) – (Modello, Modello, Modello)
  • Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) – (Modello)
  • Adegua il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
  • Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
  • Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
  • Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) – (Modello)
  • Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
  • Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione  dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d) – (Modello)
  • Sospende in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e) (Modello, Modello)
  • Nei casi di cui all’art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE AL TERMINE DEI LAVORI

  • Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l’esecuzione dei lavori