Sono state poste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica, alle quali lo stesso ha ritenuto opportuno fornire i necessari chiarimenti.
Quesito 1.
In riferimento all’articolo 131, comma 5 del D. Leg.vo 81/2008 e cosa si intende per «L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico»?
R. La validità decennale delle autorizzazioni Ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del TUS, decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio.
Quesito 2.
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?
R. Il comma 6 dell’art. 131 del TUS, dispone che “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132″, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1 dell’art. 134 del TUS si stabilisce che “Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
Quesito 3.
E’ possibile l’impiego di ponteggi di cui all’art. 131 D.Lgs 81/08 e smi, previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?
R. Premesso che:
- l’articolo 111 del D.Lgs 81/08 e smi, al comma 1 dispone testualmente che “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettive come previsto dall’art. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali:
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivi di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature;
- l’articolo 122 del Decreto, al comma 1, dispone testualmente che, “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idoneee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII”;
- l’articolo 133 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 1 dispone testualmente: “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonchè le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- calcolo della resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo”;
- l’articolo 138 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga “alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi almeno 1 metro l’ultimo impalcato”.
- l’articolo 148 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 1, dispone testualmente che “Prima di procedere all’esecuzione dei lavori su lucernai, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”;










