Art. 31 T.U., Servizio di Prevenzione e Protezione.
OGNI AZIENDA DEVE PREVEDERE QUESTA FIGURA. Il D.d.L., a seconda la propria realtà lavorativa, può nominare:
- se stesso;
- un dipendente interno all’azienda;
- un consulente esterno;
A) IL D.d.l. può svolgere DIRETTAMENTE il ruolo di R.S.P.P. nei casi di seguito evidenziati:
- Nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- Nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- Nelle aziende della pesca fino a 20 addetti;
- Nelle altre aziende fino a 200 dipendenti;
Per lo svolgimento di tale ruolo deve aver frequentato un corso di formazione di “ almeno “ 16 ore, come previsto dal D.M. 16/01/97. Questa condizione rimane in vigore fino alla pubblicazione dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, che attuerà quanto previsto dall’art.34, comma 2, T.U.
B)Il D.d.L. NON PUO’ svolgere direttamente il ruolo di R.S.P.P. nei seguenti casi :
- aziende industriali a rischio di incidente rilevante;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende estrattive e minerarie;aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi;
- strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private;
L’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Servizio devono essere:
OBBLIGATORIAMENTE INTERNI nei seguenti casi:
- aziende industriali a rischio di incidente rilevante;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi;
- nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
C) Il D.d.L. può affidare l’incarico di RSPP a personale interno o esterno all’azienda, PURCHÈ NE ABBIA I REQUISITI.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006 è entrato in vigore, il 15/02/2006, l’Accordo sancito nella Conferenza Stato- Regioni in attuazione dell’art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.lgs.195/2003, pertanto dal 15/02/2006 decorrono le nuove regole che fissano i requisiti e le capacità professionali necessarie allo svolgimento del ruolo di RSPP e di ASPP. In particolare il nuovo “Decreto RSPP” suddivide i percorsi formativi in tre moduli (A, B e C) rivolti a due tipologie di destinatari:
- Coloro che non hanno mai svolto il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- Coloro che hanno già svolto o svolgono il ruolo di RSPP e di ASPP.
Il Decreto prevede degli esoneri dalla frequenza di alcuni moduli ( A e B) in funzione
dell’esperienza e/o formazione pregressa, secondo quanto riportato nelle tabelle A4 e A5 del Decreto stesso. Con il T.U. vengono esonerati altresì coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17 e L23 e della laurea magistrale LM26 o di altre lauree riconosciute equivalenti ai sensi della normativa vigente.
Il modulo A) costituisce il corso di base per lo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP, ha una durata di 28 ore ed è propedeutico per gli specifici moduli di specializzazione.
Il modulo B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, la cui durata varia da 12 a 68 ore.
E’ obbligatorio per RSPP e ASPP.
Il modulo C) di specializzazione per l’esercizio delle funzioni di RSPP, è un corso in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore.
Il suddetto accordo della Conferenza Stato- Regioni del 14/02/06, non riguarda i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP.
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