Il D. Lgs. N. 106/2009 ha chiarito che i datori di lavoro non possono svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, così come stabilito al 6° comma dell’art. 36 del D.Lgs 81/2008.
Il legislatore si è reso conto che tutti e tre questi incarichi in aziende di grosse dimensioni è impossibile che possano essere assunti da un’unica persona. Pertanto, ha limitato tale facoltà soltanto ai datori di lavoro titolari di aziende che occupano fino a 5 lavoratori.
I compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione devono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro, attribuendo a ciascun compito la giusta importanza che in un corretto sistema di prevenzione devono avere.
Considerando la nuova normativa in sintesi avremo:
-aziende fino a 5 lavoratori nelle quali i datori di lavoro potranno svolgere tutti e tre i compiti oppure affidarli a terzi oppure scegliere di svolgete solo uno e gli altri affidarli a personale adeguatamente formato;
-aziende con più di 5 lavoratori, fino a 30 lavoratori per le attività industriali ed artigiane, agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per le aziende della pesca e fino a 200 per le altre aziende per i quali il datore di lavoro non potrà svolgere nessuno dei tre incarichi;
-aziende che si trovano al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 per i quali il datore di lavoro non potrà svolgere nessuno dei tre compiti.
Il datore di lavoro prima di svolgere qualsiasi dei tre compiti sarà tenuto a frequentare i corrispondenti corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla normativa.
Inoltre, è opportuno evidenziare che la frequenza di tali corsi non è una facoltà in quanto il legislatore, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro ricorre nei commi 2 e 2 bis dell’art. 34 alle espressioni “deve frequentare” e nel comma 3 per quanto riguarda i corsi di aggiornamento l’espressione “è tenuto a frequentare”.
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