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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DENUNCIA E VERIFICA PERIODICA
Lʹart. 194 del DPR 547/1955 stabilisce che ʺle gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano, devono essere sottoposti a verifica, una volta allʹanno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratoriʺ.
Le verifiche annuali sono di competenza del Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro della Azienda Sanitaria Locale o delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), territorialmente competenti.
Il Decreto Ministero del Lavoro 12 settembre 1959 stabilisce le modalità di collaudo e di verifica, a seconda della tipologia dell’ apparecchio di sollevamento.

Secondo l’art. 179 il DPR 547/1955 funi, catene e ganci sono previste verifiche trimestrali. I verbali delle verifiche devono essere redatti su libretti o fogli conformi:
- ai modelli I e L a seconda che si tratti, rispettivamente, di gru o di argani e paranchi;
- al modello M per le funi e catene degli impianti degli apparecchi di trazione;

- al modello N per gli organi di trazione e di attacco e per i dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
- al modello G per le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni.
(Decreto Ministero del Lavoro 12 settembre 1959)
La denuncia degli apparecchi di sollevamento, ai sensi dell’ Art. 7 D.M. 12/09/1959: “I datori di lavoro, utenti di: idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; gru o di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge; devono farne denuncia allʹufficio competente per territorio dellʹEnte nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio. La denuncia, oltre allʹindicazione del datore di lavoro, allʹattività esercitata, allʹubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di lavoro, deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento. Per gli idroestrattori, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento in servizio, la denuncia deve essere presentata dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il collaudo degli apparecchi di sollevamento, ai sensi dell’art. 5. D.M. 12/09/1959: “Sono affidate allʹEnte nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a: a) le scale aeree ad inclinazione variabile; b) i ponti sviluppabili su carro; c) i ponti sospesi muniti di argano; d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni; e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri; f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali. Sono altresì affidati allʹEnte nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo”.
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