Attrezzature di lavoro: accordo Stato Regione per la formazione
Approvato l’Accordo Stato Regioni, in attuazione del D.Lgs. 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: i requisiti minimi della formazione, anche in e-learning.
La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.
L’Accordo fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione (si veda il riepilogo delle attività in corso di elaborazione dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e l’intervista di PuntoSicuro al Dott. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro in merito ai decreti attuativi attesi).
L’accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione “prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro. L’Accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato al punto 13 dell’Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione, con possibilità di 24 mesi entro il quale i lavoratori , che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono
incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi. L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.
Le attrezzature di lavoro individuate
In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
2. Gru a torre
3. Gru mobile
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8. Pompe per calcestruzzo.
I soggetti Formatori:
Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall’ accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che i soggetti formatori del corso di aggiornamento sono:
-
a. Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province;
-
b. organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali,
-
c. enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di tre anni nel settore specifico o di sei anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il percorso formativo
Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.
|
Attrezzatura |
Modulo teorico |
Modulo pratico |
|
Piattaforma |
4 |
4 (PLE 4 (PLE 6 (PLE |
|
Gru |
4 |
8 |
|
Gru a |
8 |
4 (gru a 4 (gru a 6 (gru a |
|
Carrelli |
8 |
4 4 4 8 |
|
Conduzione |
7 |
7 |
|
Conduzione (modulo |
4 |
4 |
|
Trattori |
3 |
5 per 5 per |
|
Escavatori, |
4 |
6 per 6 per 6 per 6 per 6 per 12 per |
|
Pompe per |
7 |
7 |
Durata e validità dell’abilitazione e aggiornamento della formazione
L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.
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