Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/2008), la durata, i contenuti minimi le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti, dei dirigenti e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/2008 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/2008 prevede percorsi formativi adeguati e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l’addestramento di cui al comma 5.
I contenuti e la durata dei corsi individuati di seguito costituiscono lo standard minimo di riferimento, pertanto le Regioni e le Province Autonome si riservano la possibilità di integrare ed ampliare, in senso migliorativo, contenuti e durata dei corsi nei propri atti di recepimento del presente accordo.

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