Le imprese familiari vengono citate nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ora D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, nell’art. 21 contenuto nel titolo I, riportante i principi comuni e le disposizioni generali e nell’art. 96 inserito nel Titolo IV che riguarda la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, infatti:
“1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre:
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, letterah)”.
secondo l’art. 230-bis del codice civile in base al quale una impresa è ritenuta familiare allorquando alla stessa partecipano solo familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
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