La Corte di Cassazione, con Sentenza 16/06/2011, n. 24119, ha stabilito che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti mentre il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull’esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata, in modo inequivoco, una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
La Direzione Lavori con la stesura del verbale, in cui evidenziava la carenza delle norme antinfortunistiche, riscontrando l’assenza di protezione da contatti indiretti, ha evidenziato una intromissione nell’organizzazione di cantiere, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia.
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