Attuazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo 81/2008:Attività delle Cooperative sociali e delle Organizzazioni di volontariato della Protezione civile e dei vigili del fuoco

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 dell’11 luglio 2011 il Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 recante “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle:

  •  Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
  •  Organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione.

>> Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 – Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 7:

           Disposizioni relative alle cooperative sociali�

  1.  Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro  di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti  del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la  propria  attivita’ al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attivita’ di cui all’art. 1, lettere a) e b), della legge 8  novembre  1991,  n.  381.  Ove  il lavoratore o  il  socio  lavoratore  svolga  la  propria  prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro,  questi e’ tenuto a fornire al lavoratore  o  al  socio  lavoratore  adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti  negli  ambienti  in  cui egli e’ chiamato ad operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.
  2.  Ove le attivita’ di cui al  comma  precedente  siano  svolte  da soggetti  che  abbiano  una  riduzione  della  capacita’   lavorativa superiore al 79%  o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla  terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  o  a  lavoratori  con  handicap intellettivo e psichico, le attivita’ di formazione,  informazione  e addestramento sono programmate e realizzate  compatibilmente  con  il loro stato soggettivo.
  3.  Le cooperative sociali di cui alla legge  8  novembre  1991,  n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione,  informazione  e addestramento in relazione alle attivita’ loro richieste.

 

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