Attuazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo 81/2008:Attività delle Cooperative sociali e delle Organizzazioni di volontariato della Protezione civile e dei vigili del fuoco
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 dell’11 luglio 2011 il Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 recante “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle:
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione.
>> Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 – Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 7:
Disposizioni relative alle cooperative sociali�
- Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attivita’ al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell’esperienza, nelle attivita’ di cui all’art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.
- Ove le attivita’ di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attivita’ di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.
- Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attivita’ loro richieste.
Articoli correlati:
- DLgs 81/08 applicabilità all’attività di volontariato Scarica l'articolo in formato PDF Il Dott. Guariniello chiarisce che...
- Verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di cui all’Allegato VII Scarica l'articolo in formato PDF Con DECRETO 11 aprile 2011...
- Ripubblicazione del Decreto legislativo 81/2008 Ripubblicazione del Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza...
- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ex Dlgs 231/2001 Il Dott. Guariniello ha illustrato la sentenza pronunciata, il 6...
- Percorsi formativi: Regione Campania “Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi” Scarica l'articolo in formato PDF Sono state pubblicate dalla Regione...
Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.







