Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

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E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 27/03/2013 “Semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo“, le disposizioni del decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole. 

  • Semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria; 

Gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL. La visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, che il Datore di Lavoro è tenuto ad acquisire. 

  • Semplificazione in materia di informazione e formazione;

Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

 

I criteri per la qualificazione del formatore alla sicurezza sul lavoro sono stati definiti dal decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013. Entreranno in vigore tra un anno, il 18 marzo 2014.
Tra le tante novità, basta osservare che il formatore che svolgerà docenza nei corsi per i lavoratori dovrà possedere uno dei sei criteri previsti dal decreto, mentre per svolgere la docenza per i RSPP o per i corsi relativi all’abilitazione delle Attrezzature non sarà soggetto al decreto e basteranno i soliti tre anni di esperienza del settore.
La speranza è che sia l’inizio di una nuova fase nell’area della formazione della salute e sicurezza dei lavoratori limitando l’improvvisazione di professionisti che senza alcuna competenza specifica hanno tenuto impropriamente eventi formativi con la scusa di fare formazione.

 Qualifica Formatori

Pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una circolare esplicativa in merito alla formazione  e ai requisiti per la guida delle Macchine Agricole e Operatrici, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’accordo Stato Regione del 22 febbraio 2012. Si sottolinea che, nelle more del punto 9.4 dell’accordo, i lavoratori del settore agricolo possono effettuare una dichiarazione sostitutiva,  per la certificazione del possesso dell’esperienza.

La grossa novità evidenziata nella circolare, m_lps.0000012.11-03-2013, è che il conseguimento dell’abilitazione è necessario  anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale  delle attrezzature di lavoro individuate nell’accordo del 22 febbraio 2012.

La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.    

Attrezzature-Circolare_12-2013: Circolare MLPS – del 11-03-2013 n. 0012


  • NORMATIVA

Art. 71 D.Lgs 81/2008: “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed attrezzature di cui all’All. VII del D.L.gs 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui al medesimo articolo”
Decreto Ministeriale 11 aprile 2011: “Attuazione dell’art. 71 co.13 del D.L.gs 9 aprile 2008, n. 81.”
Proroga con Decreto Interministeriale del 22/07/2011
Proroga con Decreto Interministeriale del 20/01/2012
D.P.R. 462/2001: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
L’art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori.
I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell’INAIL per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all’All. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.
Il D.M. 11/4/2011 prevede, inoltre che i soggetti titolari (INAIL e ASL) possano delegare parte dell’attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso D.M.
Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo. La prima di queste verifiche è di competenza dell’INAIL. Qualora l’INAIL, trascorsi i 45/60 giorni dalla richiesta non abbia potuto effettuare la verifica, il DL ha facoltà di avvalersi di Soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono sempre onerose ed a carico del DL, il quale ha anche l’obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’impianto. Le attrezzature interessate sono quelle elencate nell’All. VII del D.Lgs. 81/2008, nonché gli impianti di messa a terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001). Infatti, per questi ultimi, pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque normativamente necessario attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l’INAIL.

  • MODALITA’ OPERATIVE

Il 23 maggio 2012 è entrato in vigore la norma (art. 71 del D.L.gs 81/08)
Per i seguenti adempimenti:

  1. Denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
  2. Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
  3. Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
  4. Richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per:
  5. Sollevamento persone e materiali
  6. Apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi
  7. Impianti termici (All. 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.),

I datori di lavoro possono presentare richiesta all’ INAIL nelle seguenti modalità:

  • per via telematica, accedendo al portale PUNTO CLIENTE;
  • per via cartacea, inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza.

Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.

Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 – attrezzature di lavoro. Tutti coloro che utilizzano le attrezzature di lavoro elencate nell’accordo (art. 73, comma 5) anche se non lavoratori dipendenti, devono essere soggetti all’applicazione della norma. (ribadito dal ministro Fantini al convegno EPC).