

Cass. Pen., Sez. IV, 28 aprile 2011 n. 23292
Il caso della sentenza in commento consiste nella morte di un operaio metalmeccanico alla guida di un carrello elevatore. Durante il trasporto di materiale il lavoratore sceso dal mezzo,veniva violentemente investito . Al riguardo, la sentenza ha ribadito il principio secondo il quale “inimprese di grandi dimensioni, come quella in questione, non può individuarsi il soggetto responsabile, automaticamente, in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento dell’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così daverificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice daresponsabilità di livello intermedio e finale.
Diversamente opinando, si finirebbe con l’addebitare all’organo dirigenziale quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni non controllabili, perché devolute alla cura e dalla conseguente responsabilità di altri. Tale principio va però inscindibilmente coniugato conl’altro, parimenti consolidato, secondo il quale, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe sollevare da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa attribuirsi al delegato alla sicurezza”.
Non è pero condivisibile, che le responsabilità si concentrino sul responsabile del servizio manutenzione, che non era intervenuto a rimuovere i malfunzionamenti della macchina e sul responsabile di reparto o preposto, che non ha incaricato un operatore a terra per la manovra del carro. Infatti, tali soggetti, non sono responsabili delle scelte gestionali, ma hanno potere inferiore, solitamente rapportato al potere di spesa, in secondo luogo, ognuno è destinatario diretto delle norme antinfortunistiche, indipendentemente da eventuali deleghe conferite dal Datore di Lavoro.
La Corte di Cassazione, conferma sia il principio generale della responsabilità dei Datori di Lavoro, per mancanza di ordine strutturale, sia dell’obbligo di quest’ultimo di vigilanza sui delegati.