Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

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Attrezzature di lavoro: accordo Stato Regione per la  formazione

Approvato l’Accordo Stato Regioni, in attuazione del D.Lgs. 81/08, in merito alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione: i requisiti minimi della formazione, anche in e-learning.

La Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare a questi lavoratori.

L’Accordo fa parte dei numerosi provvedimenti attuativi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che ancora mancano per la sua completa attuazione (si veda il riepilogo delle attività in corso di elaborazione dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e l’intervista di PuntoSicuro al Dott. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro in merito ai decreti attuativi attesi).

L’accordo arriva a completamento del precedente del 21 dicembre 2011 sulla formazione di base dei lavoratori, che non disciplina la formazione “prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Questo accordo è quindi in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro. L’Accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e secondo quanto indicato al punto 13 dell’Allegato A, entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione, con possibilità di 24 mesi entro il quale i lavoratori , che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono
incaricati dell’uso di queste attrezzature, dovranno effettuare i corsi. L’accordo riconosce infatti la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti (si veda il punto 9 formazione pregressa), prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.

Le attrezzature di lavoro individuate

In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

2. Gru a torre

3. Gru mobile

4. Gru per autocarro

5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”

6. Trattori agricoli o forestali

7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

8. Pompe per calcestruzzo.

I soggetti Formatori:

Rispetto ai requisiti dei soggetti formatori fissati dall’ accordo sulla formazione dei lavoratori in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, questo nuovo accordo ne prevede di più specifici. È infatti stabilito che i soggetti formatori del corso di aggiornamento sono:

  • a.    Il Ministero del lavoro, l’Inail, le Regioni e le Province;
  • b.    organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i  collegi professionali,
  • c.    enti di  formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di tre anni nel settore specifico o di sei anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il percorso formativo

Il percorso formativo prevede  vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

Attrezzatura

Modulo teorico
ore

Modulo pratico
ore

Piattaforma
di Lavoro mobili elevabili PLE

4

4 (PLE
con stabilizzatori)

4 (PLE
senza stabilizzatori)

6 (PLE
con e senza stabilizzatori)

Gru
caricatrici idrauliche

4

8

Gru a
Torre

8

4 (gru a
rotazione in basso)

4 (gru a
rotazione in alto)

6 (gru a
rotazione in basse e in alto)

Carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo

8

4
(carrelli industriali semoventi)

4
(carrelli semoventi a braccio telescopico)

4
(carrelli elevatori telescopici rotativi)

8
(carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico,
telescopici rotativi)

Conduzione
gru mobili (corso base)

7

7

Conduzione
gru mobili

(modulo
aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)

4

4

Trattori
agricoli o forestali

3

5 per
trattori a ruote

5 per
trattori a cingoli

Escavatori,
pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli

4

6 per
escavatori idraulici

6 per
escavatori a fune

6 per
caricatori frontali

6 per
terne

6 per
autoribaltabili a cingoli

12 per
escavatori idraulici, caricatori frontali, terne

Pompe per
calcestruzzo

7

7

Durata e validità dell’abilitazione e aggiornamento della formazione

L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

  Documento: Formazione Attrezzature

I compiti del coordinatore non si esauriscono nella sola funzione organizzativa e di raccordo, ma vi è obbligo di vigilanza sulla concreta adozione delle misure prescritte dal Piano di sicurezza e coordinamento.

 In materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l’esecuzione del lavori, CSE, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di revisionare e adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.

Così la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 17/08/2011, n. 32142.

In altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Nella fattispecie è stato ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione alla caduta dall’alto di un operaio intento a lavori di posa in opera di un solaio in laterizio, per non aver correttamente vigilato sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti a tali opere.

Sentenza Cassazione 32142/2011


Cassazione Penale: la responsabilità ricade sul direttore di cantiere che agisce per conto dell’appaltatore

Il direttore dei lavori non è responsabile degli infortuni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Lo è invece il direttore del cantiere, che agisce per conto dell’appaltatore. Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione, annullando una sentenza d’appello che riconosceva i due soggetti entrambi colpevoli.

La Corte ha spiegato che nel settore degli appalti è l’appaltatore a rispondere degli eventuali danni causati a terzi dall’inosservanza delle norme. L’appaltatore svolge infatti la sua attività in modo autonomo, organizza i mezzi necessari e le modalità con cui fornire alla controparte l’opera per la quale si è obbligata.

Dalla ricostruzione della Corte emerge che la responsabilità del committente verso terzi esiste solo se si dimostra che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore su ordine e indicazione del direttore dei lavori o di un altro rappresentante del committente. In questo caso, infatti, l’appaltatore agisce senza l’autonomia che gli compete.
Una situazione simile si verifica, ad esempio, quando i lavori sono affidati ad un’impresa priva dei mezzi tecnici per eseguire la prestazione, oppure quando il committente commette un’ingerenza nell’esecuzione dei lavori tale da ridurre l’appaltatore a mero esecutore.

Per far ricadere la responsabilità di un infortunio sul committente, sintetizza la Cassazione, non è sufficiente il mancato controllo dell’operato del direttore del cantiere. Questi agisce infatti per conto dell’appaltatore ed è il diretto destinatario delle norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Al contrario, conclude la Corte, il direttore dei lavori, che agisce per conto del committente, non ha alcuna ingerenza nelle decisioni sulle misure preventive. Normalmente non gli si può quindi addossare la responsabilità di incidenti provocati dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.

Caratteristiche per la Nomina RSPP o ASPP

E’ possibile nominare ex novo RSPP e ASPP in possesso dei due requisiti:

  1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  2. attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione previsti dalla Conferenza Stato-Regioni (Moduli A, B e C).

 

Tabella 1: RSPP

Durata
dell’incarico in atto

Titolo di
studio

Esonero

Formazione
di base

Aggiornamento
quinquennale

RSPP con esperienza superiore a 3 anni nominato
prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03

Qualsiasi

Esonerato dal modulo A e dal Modulo B relativo al proprio settore di
attività (macrosettori ATECO)

Modulo C

Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il
14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di
aggiornamento (vedi tabella 3)

RSPP con esperienza superiore a 6 mesi e
inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel
semestre 14/2/03 – 14/8/03

 Qualsiasi

Esonerato dal modulo A

Modulo B

Modulo C

 Al termine del modulo B inizia a decorrere
il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento
(vedi tabella 3)

RSPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato
dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti
indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97

Diploma scuola secondaria superiore

Esonerato dal modulo A 

Modulo B

Modulo C

Al termine del modulo B inizia a decorrere il
quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento
(vedi tabella 3)

 

Tabella 2: ASPP

Durata
dell’incarico in atto

Titolo di
studio 

Esonero 

Formazione
di base 

Aggiornamento
quinquennale 

ASPP con esperienza superiore a 3 anni nominato
prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03

Qualsiasi

Esonerato dal modulo A e dal modulo B relativo
al proprio settore di attività (macrosettori ATECO)

Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il
14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di
aggiornamento (vedi tabella 3)

ASPP con esperienza superiore a 6 mesi e
inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel
semestre 14/2/03 – 14/8/03

Qualsiasi

Esonerato dal modulo A

modulo B

Al termine del modulo B inizia a decorrere il
quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento
(vedi tabella 3)

ASPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato
dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti
indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97

Diploma scuola secondaria superiore

Esonerato dal modulo A

Modulo B

Al termine del modulo B inizia a decorrere il
quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento
(vedi tabella 3)

 

Tabella 3: Aggiornamento quinquennale

 

Attivi in
imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9

Attivi in
imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 

 Attivi
in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 e al
contempo in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7

RSPP

40 ore (20% = 8 ore)

60 ore (20% = 12 ore)

100 ore (20% = 20 ore)

ASPP

28 ore (20% = 5,6 ore)

28 ore (20% = 5,6 ore)

28 ore (20% = 5,6 ore)

 

 

Scheda informativa dedicata al tema dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, quelli cioè generati dalle linee e dalle cabine elettriche, che svolgono la funzione di trasporto e di distribuzione dell’energia

Questa dodicesima scheda informativa affronta il complesso tema dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz, frequenza di rete), quelli cioè generati dalle linee e dalle cabine elettriche, che svolgono la funzione di trasporto e di distribuzione dell’energia.

La scheda propone al grande pubblico, in forma sintetica ma ben articolata e argomentata, una descrizione della tipologia delle sorgenti, delle caratteristiche tecniche degli elettrodotti, dei fenomeni fisici che si vengono a creare in loro prossimità. La spiegazione di questi non facili argomenti è ben supportata anche dalla ricchezza e varietà di immagini fotografiche, schemi e disegni esplicativi.

La lettura della parte dedicata alla descrizione e tipologia delle sorgenti consente di trarre utili informazioni sulle linee elettriche, suddivise nelle tre grandi classi dell’alta (380 kV, 220 kV e 132 kV), media (15 kV ) e bassa (380 V e 220 V) tensione, e sulla loro presenza sul territorio toscano. Nella stessa parte vengono anche esposte le caratteristiche principali delle cabine di trasformazione, distinguendo tra stazioni e cabine primarie, da una parte, e cabine secondarie di trasformazione, a torretta o a box, dall’altra.

Il paragrafo dedicato alla descrizione delle caratteristiche tecniche degli elettrodotti illustra in maniera molto chiara e schematica, supportato da un’immagine appositamente realizzata, i tratti principali dei quattro elementi che compongono le linee di alta tensione: il sostegno metallico, gli isolatori, i tre conduttori, la fune di guardia.

Ancora, sempre con il prezioso aiuto di foto e immagini, la scheda fornisce accurate spiegazioni su cosa accade in prossimità degli elettrodotti: sul campo elettrico (generato dalla tensione dei conduttori rispetto a terra), sul campo di induzione magnetica (generato dalle correnti che scorrono nei tre conduttori) e sul livello della stessa, determinato dall’intensità di corrente circolante e dalla distanza tra un punto prescelto e i conduttori della linea.

La pubblicazione dà ampio spazio anche alla normativa italiana che regolamenta l’esposizione ai campi elettromagnetici, la stessa che affida alle ARPA il compito del controllo per verificare il rispetto dei limiti. Un paragrafo della scheda è infatti dedicato alla descrizione dei compiti dell’Agenzia che, oltre a fornire supporto tecnico agli Enti Locali, effettua controlli che attraverso misure puntuali e monitoraggi in continuo certificano il rispetto negli ambienti di vita del valore di attenzione (per le situazioni esistenti) e dell’obiettivo di qualità (per le nuove realizzazioni).

Fonte: Arpat

E’ disponibile sul sito del Comitato Paritetico di Bolzano, un documento relativo all’installazione e alla verifica dell’impianto elettrico di cantiere, che certamente non vuole sostituirsi alla vigente normativa, ma funge da ottima guida.

 

    Impianto elettrico per il cantiere edile

L’Inail rende disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento già pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” del Sole 24 Ore, a seguito dell’istituzione dell’Osservatorio ISPESL su iniziativa dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’Osservatorio, grazie alla fattiva partecipazione dei dipartimenti dell’Istituto per l’individuazione delle tematiche e l’elaborazione delle relazioni, ha costituito una occasione importante, per quanti sono interessati alle problematiche della sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e della salute dei lavoratori, di essere informati tempestivamente sulle recenti normative, sulle procedure da seguire, sulle responsabilità connesse, sulle norme allo studio ed anche sulle prospettive future. Lo scopo dell’Osservatorio è far conoscere “il parere dell’ISPESL” sugli argomenti di maggiore attualità nei settori di competenza.

 VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

           Disponibili gli atti del Convegno AiFOS tenutosi a Brescia il 16 dicembre 2011 sul  “Rischio stress lavoro-correlato: obbligo legislativo o opportunità per le imprese?”. Contengono presentazioni  di F. Naviglio, B. Persechino,  R. Lucchini,  P. Ferrari,  M. Medeghini e V. Bonomelli.

Presentazione del modello formativo AIFOS
Francesco Naviglio – Segretario Generale AiFOS

 Parte normativa, le statistiche INAIL sul terrritorio
 Angela Goggiamani – Sovrintendenza Medica Generale INAIL Benedetta Persechino – Dipartimento Medicina del Lavoro INAIL

Esperienze di Valutazione del Rischio
Roberto Lucchini – Medicina del Lavoro Università degli Studi di Brescia

I sindacati e la tutela dei dipendenti
Pietro Ferrari – CGIL Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente

L’esperienza diretta nella grande azienda: Il caso Brescia Mobilità
Marco Medeghini – Direttore Generale Brescia Mobilità

L’esperienza diretta nell’azienda di produzione: Il caso OMB International
 Valeria Bonomelli – RSPP Brescia Mobilità

 

 La Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP. Parere favorevole anche allo schema di decreto per il funzionamento del SINP.

Nella seduta del 21 dicembre 2011, la Conferenza Stato Regioni ha sancito due Accordi inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il primo accordo riguarda la riforma del corso per datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP. La durata del corso passa da 16 ore per tutte le tipologie di attività a 16, 32 o 48 ore a seconda del settore di appartenenza. Inoltre, i corsi RSPP datori di lavoro potranno essere tenuti solo da enti accreditati alla Regione, come per gli RSPP dipendenti o consulenti. Previsto anche un monte ore di aggiornamento obbligatorio.
Ma la vera novità riguarda la formazione obbligatoria per i lavoratori i dirigenti e i preposti. Per i lavoratori previsti corsi di formazione della durata di 8, 12 o 16 ore a seconda della tipologia di attività svolta e aggiornamento periodico. Per i preposti 8 ore di corso, aggiuntive rispetto a quelle relative alla mansione, mentre per i dirigenti sono previste 12 ore minime di formazione.

Documento1:Accordo Stato Regioni Formazione DdL 

Documento 2: Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI

Flow Chart AiFOS:

 

Sentenza Cassazione 26020/09 – Condotta omissiva e commissiva sull’infortunio di lavoro

La Cassazione conferma la condanna a carico di quattro lavoratori che avevano predisposto un impianto elettrico non sicuro, così determinando la morte di un loro collega.

Con la sentenza della IV sezione Penale n° 26020/09 la Corte di Cassazione ha espresso la diversità tra condotta omissiva e commissiva dell’agente in caso di infortunio sul luogo di lavoro.

Il caso in questione riguarda la morte di un operaio rimasto folgorato a seguito della manomissione di una leva metallica posta nella zona comando di un impianto di irrigazione di un prato confinante una casa privata, a seguito di lavori eseguiti dall’Enel per lo spostamento di un traliccio e di una ditta appaltatrice che aveva curato i collegamenti elettrici.

In sede di giudizio di primo grado gli imputati: dipendenti Enel ed operai della ditta appaltatrice erano stati assolti per non aver commesso il fatto, in sede di Appello i giudici hanno rovesciato la sentenza di primo grado, condannandoli per omicidio colposo. Infatti, in sede di Appello, era stato appurato, sulla base di una testimonianza ritenuta attendibile, che sia i dipendenti Enel intervenuti per spostare un traliccio, sia gli elettricisti della ditta appaltatrice nell’eseguire materialmente il collegamento di cavi elettrici ad una spina femmina, avrebbero dovuto e concretamente potuto accorgersi che il collegamento elettrico mancava di un salvavita.

Nella pronuncia della sentenza la Corte di Appello ha motivato la decisione sostenendo che: ”andava escluso che, nel caso in esame, la causalità avesse carattere omissivo in quanto l’evento si era verificato non per una omissione ma per una condotta attiva e a questa condotta avevano partecipato, ponendo in essere segmenti diversi dell’azione, tutti gli imputati la cui condotta era da ritenere posta in essere in violazione delle regole cautelari del caso”.

Contro tale sentenza le parti tutte hanno proposto ricorso in Cassazione articolandolo per questi motivi:

  • Mancanza di prova che i due imputati, dipendenti dell’Enel, fossero quelli intervenuti
  • Violazione dell’art. 40 comma 2 c.p. sul rapporto di causalità
  • Eccezione relativa alla sospensione del processo per la ricostruzione erronea dei fatti
  • Cause dell’evento mortale
  • Causalità omissiva e commissiva e relativa posizione di garanzia
  • Condotta dell’elettricista quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare la morte dell’operaio

Altre censure dei ricorrenti: cooperazione colposa o concorso di cause indipendenti.

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