Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Portale di informazione sulla Sicurezza sul Lavoro

E’ disponibile sul sito del Comitato Paritetico di Bolzano, un documento relativo all’installazione e alla verifica dell’impianto elettrico di cantiere, che certamente non vuole sostituirsi alla vigente normativa, ma funge da ottima guida.

 

    Impianto elettrico per il cantiere edile

L’Inail rende disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento già pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” del Sole 24 Ore, a seguito dell’istituzione dell’Osservatorio ISPESL su iniziativa dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’Osservatorio, grazie alla fattiva partecipazione dei dipartimenti dell’Istituto per l’individuazione delle tematiche e l’elaborazione delle relazioni, ha costituito una occasione importante, per quanti sono interessati alle problematiche della sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro e della salute dei lavoratori, di essere informati tempestivamente sulle recenti normative, sulle procedure da seguire, sulle responsabilità connesse, sulle norme allo studio ed anche sulle prospettive future. Lo scopo dell’Osservatorio è far conoscere “il parere dell’ISPESL” sugli argomenti di maggiore attualità nei settori di competenza.

 VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

           Disponibili gli atti del Convegno AiFOS tenutosi a Brescia il 16 dicembre 2011 sul  “Rischio stress lavoro-correlato: obbligo legislativo o opportunità per le imprese?”. Contengono presentazioni  di F. Naviglio, B. Persechino,  R. Lucchini,  P. Ferrari,  M. Medeghini e V. Bonomelli.

Presentazione del modello formativo AIFOS
Francesco Naviglio – Segretario Generale AiFOS

 Parte normativa, le statistiche INAIL sul terrritorio
 Angela Goggiamani – Sovrintendenza Medica Generale INAIL Benedetta Persechino – Dipartimento Medicina del Lavoro INAIL

Esperienze di Valutazione del Rischio
Roberto Lucchini – Medicina del Lavoro Università degli Studi di Brescia

I sindacati e la tutela dei dipendenti
Pietro Ferrari – CGIL Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente

L’esperienza diretta nella grande azienda: Il caso Brescia Mobilità
Marco Medeghini – Direttore Generale Brescia Mobilità

L’esperienza diretta nell’azienda di produzione: Il caso OMB International
 Valeria Bonomelli – RSPP Brescia Mobilità

 

 La Conferenza Stato-Regioni ha approvato gli accordi relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro con compiti di RSPP. Parere favorevole anche allo schema di decreto per il funzionamento del SINP.

Nella seduta del 21 dicembre 2011, la Conferenza Stato Regioni ha sancito due Accordi inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il primo accordo riguarda la riforma del corso per datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP. La durata del corso passa da 16 ore per tutte le tipologie di attività a 16, 32 o 48 ore a seconda del settore di appartenenza. Inoltre, i corsi RSPP datori di lavoro potranno essere tenuti solo da enti accreditati alla Regione, come per gli RSPP dipendenti o consulenti. Previsto anche un monte ore di aggiornamento obbligatorio.
Ma la vera novità riguarda la formazione obbligatoria per i lavoratori i dirigenti e i preposti. Per i lavoratori previsti corsi di formazione della durata di 8, 12 o 16 ore a seconda della tipologia di attività svolta e aggiornamento periodico. Per i preposti 8 ore di corso, aggiuntive rispetto a quelle relative alla mansione, mentre per i dirigenti sono previste 12 ore minime di formazione.

Documento1:Accordo Stato Regioni Formazione DdL 

Documento 2: Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI

Flow Chart AiFOS:

 

Sentenza Cassazione 26020/09 – Condotta omissiva e commissiva sull’infortunio di lavoro

La Cassazione conferma la condanna a carico di quattro lavoratori che avevano predisposto un impianto elettrico non sicuro, così determinando la morte di un loro collega.

Con la sentenza della IV sezione Penale n° 26020/09 la Corte di Cassazione ha espresso la diversità tra condotta omissiva e commissiva dell’agente in caso di infortunio sul luogo di lavoro.

Il caso in questione riguarda la morte di un operaio rimasto folgorato a seguito della manomissione di una leva metallica posta nella zona comando di un impianto di irrigazione di un prato confinante una casa privata, a seguito di lavori eseguiti dall’Enel per lo spostamento di un traliccio e di una ditta appaltatrice che aveva curato i collegamenti elettrici.

In sede di giudizio di primo grado gli imputati: dipendenti Enel ed operai della ditta appaltatrice erano stati assolti per non aver commesso il fatto, in sede di Appello i giudici hanno rovesciato la sentenza di primo grado, condannandoli per omicidio colposo. Infatti, in sede di Appello, era stato appurato, sulla base di una testimonianza ritenuta attendibile, che sia i dipendenti Enel intervenuti per spostare un traliccio, sia gli elettricisti della ditta appaltatrice nell’eseguire materialmente il collegamento di cavi elettrici ad una spina femmina, avrebbero dovuto e concretamente potuto accorgersi che il collegamento elettrico mancava di un salvavita.

Nella pronuncia della sentenza la Corte di Appello ha motivato la decisione sostenendo che: ”andava escluso che, nel caso in esame, la causalità avesse carattere omissivo in quanto l’evento si era verificato non per una omissione ma per una condotta attiva e a questa condotta avevano partecipato, ponendo in essere segmenti diversi dell’azione, tutti gli imputati la cui condotta era da ritenere posta in essere in violazione delle regole cautelari del caso”.

Contro tale sentenza le parti tutte hanno proposto ricorso in Cassazione articolandolo per questi motivi:

  • Mancanza di prova che i due imputati, dipendenti dell’Enel, fossero quelli intervenuti
  • Violazione dell’art. 40 comma 2 c.p. sul rapporto di causalità
  • Eccezione relativa alla sospensione del processo per la ricostruzione erronea dei fatti
  • Cause dell’evento mortale
  • Causalità omissiva e commissiva e relativa posizione di garanzia
  • Condotta dell’elettricista quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare la morte dell’operaio

Altre censure dei ricorrenti: cooperazione colposa o concorso di cause indipendenti.

prosegui la lettura…


Cass. Pen., Sez. IV, 28 aprile 2011 n. 23292

Il caso della sentenza in commento consiste nella morte di un operaio metalmeccanico alla guida di un carrello elevatore. Durante il trasporto di materiale il lavoratore sceso dal mezzo,veniva violentemente investito . Al riguardo, la sentenza ha ribadito il principio secondo il quale “inimprese di grandi dimensioni, come quella in questione, non può individuarsi il soggetto responsabile, automaticamente, in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento dell’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così daverificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice daresponsabilità di livello intermedio e finale.

Diversamente opinando, si finirebbe con l’addebitare all’organo dirigenziale quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni non controllabili, perché devolute alla cura e dalla conseguente responsabilità di altri. Tale principio va però inscindibilmente coniugato conl’altro, parimenti consolidato, secondo il quale, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe sollevare da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa attribuirsi al delegato alla sicurezza”.

Non è pero condivisibile, che le responsabilità si concentrino sul responsabile del servizio manutenzione, che non era intervenuto a rimuovere i malfunzionamenti della macchina e sul responsabile di reparto o preposto, che non ha incaricato un operatore a terra per la manovra del carro. Infatti, tali soggetti, non sono responsabili delle scelte gestionali, ma hanno potere inferiore, solitamente rapportato al potere di spesa, in secondo luogo, ognuno è destinatario diretto delle norme antinfortunistiche, indipendentemente da eventuali deleghe conferite dal Datore di Lavoro.

La Corte di Cassazione, conferma sia il principio generale della responsabilità dei Datori di Lavoro, per mancanza di ordine strutturale, sia dell’obbligo di quest’ultimo di vigilanza sui delegati.

            Adempimenti in termini della Sicurezza D. Lgs 81/2008

Per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori d’opera all’interno dell’azienda il Testo Unico sulla Sicurezza – d.lgs 81/2008 – richiede l’osservanza dei seguenti obblighi:

  1. Iscrizione immediata e frequenza al più presto del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio prevenzione e protezione) di 18 ore (inclusa la prevenzione incendi).
  2. Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di partecipazione. Il datore di lavoro, può, in alcuni casi, in accordo con il RLS, nominare un RSSP interno o esterno, che dovrà partecipare ai corsi di formazione specifici del settore aziendale.
  3. Valutazione dei rischi e/o autocertificazione, intesa come valutazione rischi semplificata (possibile per aziende che occupano fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 entro 90 gg. inizio attività ,
    • Comprensiva di:
  • Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M. 10/03/98).
  • Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti) (D.Lgs. 81/08).
  • Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08).
  • Valutazione rischio gestanti se necessario ai sensi del D.Lgs. 152/01.
  • Valutazione rischio minori se necessario ai sensi del D.Lgs. 345/99.
  • Valutazione e/o autocertificazione del rumore secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.
  • Valutazione e/o autocertificazione rischio vibrazioni secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.
  • Valutazione e/o autocertificazione della movimentazione dei carichi manuali secondo D.Lgs. 81/2008 entro 60 gg da inizio attività.
  • Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione (inizio attività) e iscrizione relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato Prevenzione Incendi).
  • Nomina addetti pronto soccorso (inizio attività) e iscrizione al relativo corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B oppure A.
  • Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato un RLS interno oppure nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile per imprese fino a 10 lavoratori).
  • Nomina Medico Competente per attività soggette.
  • Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 81/2008).
  • Formazione e addestramento specifico in seguito a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e/o autocertificazione e comunque da fare nei seguenti casi:
    • uso dei carrelli elevatori,
    • uso dei DPI di terza categoria (quelli salvavita)
    • uso dei DPI di protezione dell’udito
  • Redazione contratti d’appalto Art. 26 D.Lgs. 81/2008 con parte informativa relativa alla sicurezza e obbligo di elaborare, per il committente che affida i lavori a diversi appaltatori nella propria azienda, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
  • Rispetto del DPR 459/96 – marcature CE per acquisti e/o vendita macchine.
  • Dichiarazione di conformità impianti elettrici e di riscaldamento compreso denuncia impianto di messa a terra, che va verificata, attraverso ASL/ARPA o organismo abilitato, ogni 2 o 5 anni (inizio attività).
  • Denuncia all’Ispesl degli apparecchi a pressione (se necessario).
  • Denuncia all’Ispesl dei mezzi di sollevamento non azionati a mano con portata in peso > 200 kg, da far verificare periodicamente da organismi abilitati e tenuta con annotazioni trimestrali avvenuta manutenzione sul libretto.
  • Registro della manutenzione impianti antincendio (solo se ditta soggetta a CPI).
  • Registro degli infortuni.
  • Piano Operativo di Sicurezza (per ditte che lavorano in appalto o subappalto in attività riconducibili al settore edile).
  • Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi e relativi corsi di formazione, per chi li monta (ditte edili).

 

 

Sono Aperte le Iscrizioni

Corso di formazione per “Coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzioni (d.lgs. 81/08 ex d.lgs.494/96)”

La Global System ICT organizza in collaborazione con l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno e con il dipartimento SPISAL ASL di Salerno, il corso di formazione di 120 ore, abilitante all’incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” per i Cantieri Temporanei e Mobili destinato a tutti i tecnici.

Chiusura iscrizioni: 31 Gennaio 2012

In allegato la scheda informativa del Corso ed il modulo di iscrizione

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria organizzativa presso i nostri uffici (Tel. 0828 984856 – fax 0828 1825152 – mail: segreteria@gsict.com).

Per esigenze di programmazione, Vi preghiamo di inviare la richiesta di adesione.

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SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA

Utilissimo vademecum interattivo, redatto in collaborazione in collaborazione tra Ordinie Collegi Professionali, Collegio Costruttori Edili dell’Associazione Industriali, SPSAL AUSL, Comune di Reggio Emilia –Servizio Edilizia Privata, Provincia di Reggio Emilia, con l’intento di fornire ai Committenti e ai Responsabili dei Lavori, uno strumento operativo (interattivo), basato su domande e risposte, che li supporti nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla legge.

Documento: Sicurezza Cantieri – Committente Responsabile Lavori

Sono state poste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica, alle quali lo stesso ha ritenuto opportuno fornire i necessari chiarimenti.

Quesito 1.

In riferimento all’articolo 131, comma 5 del D. Leg.vo 81/2008 e cosa si intende per «L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico»?

R. La validità decennale delle autorizzazioni Ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del TUS, decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio.

Quesito 2.

Ogni volta  che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

R. Il comma 6 dell’art. 131 del TUS, dispone che “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132″, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1 dell’art. 134 del TUS si stabilisce che “Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).  Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

Quesito 3.

E’ possibile l’impiego di ponteggi di cui all’art. 131 D.Lgs 81/08 e smi, previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?

R. Premesso che:

  • l’articolo 111 del D.Lgs 81/08 e smi, al comma 1 dispone testualmente che “Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettive come previsto dall’art. 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione, idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali:
  1. assorbitori di energia;
  2. connettori;
  3. dispositivi di ancoraggio;
  4. cordini;
  5. dispositivi retrattili;
  6. guide o linee vita flessibili;
  7. guide o linee vita rigide;
  8. imbracature;
  • l’articolo 122 del Decreto, al comma 1, dispone testualmente che, “Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idoneee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII”;
  • l’articolo 133 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 1 dispone testualmente: “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonchè le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
  1. calcolo della resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
  2. disegno esecutivo”;
  • l’articolo 138 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 5, lettera a),  dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga “alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi almeno 1 metro l’ultimo impalcato”.
  • l’articolo 148 del D.Lgs 81/2008 e smi, al comma 1, dispone testualmente che “Prima di procedere all’esecuzione dei lavori su lucernai, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”;

Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata Valutazione dei Rischi, venga eseguito specifico progetto. Datale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano oltre che sul ponteggio anche in copertura.

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